Criteri e modalità per la concessione dell'agevolazione a fondo perduto
Il decreto legge n.109 del 28 agosto 2018 "Disposizioni urgenti per la Città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2007, il lavoro e le altre emergenze", all’articolo 8 ha previsto l’istituzione della Zona Franca Urbana di Genova. .
Il Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza determinatasi a seguito del crollo del ponte Morandi, con decreto n.24/2018, ha definito l’ambito territoriale della Zfu di Genova in una zona che ricomprende i 5 comuni dell’Alta Val Polcevera (Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant’Olcese e Serra Riccò) e i Municipi Val Polcevera, Centro Ovest, Centro Est, Medio Ponente e Ponente.
Il decreto legge n.162/2019 ha introdotto l’articolo 8bis al decreto legge n.109/2018 ai sensi del quale è previsto il riconoscimento alle imprese, ubicate o che si sono insediate entro il 31 ottobre 2020 nella Zfu di Genova, di un’ agevolazione a fondo perduto per la realizzazione di investimenti produttivi.
La dotazione assegnata per le agevolazioni è pari a 5 milioni di euro.
Con decreto del Commissario delegato n.12/2020 sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dell’agevolazione prevista ai sensi dell’articolo 8bis del dl n.109/2018.
Possono presentare domanda le imprese, ubicate o insediate entro il 31 ottobre 2020 nell'ambito territoriale della Zfu di Genova , che esercitano un’ attività economica di cui alla classificazione Ateco 2007, tra quelle indicate come ammesse nell’ allegato 1 al Bando.
Per le micro, piccole e medie imprese sono ammissibili gli investimenti diretti a:
- realizzazione di nuove unità produttive
- ampliamento di unità produttive
- diversificazione della produzione unità produttive per ottenere nuovi prodotti aggiuntivi
- acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione (acquistato a condizioni di mercato da un acquirente che non abbia relazioni con il venditore)
Per le grandi imprese sono ammissibili gli investimenti diretti a:
- realizzazione di nuove unità produttive
- ampliamento e/o riqualificazione di unità produttive esistenti per la diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi
- acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione (acquistato a condizioni di mercato da un acquirente che non abbia relazioni con il venditore)
Per le sole piccole e medie imprese, a completamento dell’investimento, sono ammissibili le spese per consulenze e servizi specialistici diretti alla definizione del piano aziendale, fino al 10% del totale degli investimenti ammissibili.
Le iniziative devono essere avviate successivamente alla presentazione della domanda e l’intervento deve essere concluso entro 12 mesi dal provvedimento di concessione. Gli interventi devono essere diretti all’aumento dei livelli occupazionali.
L'importo dell’ agevolazione non può superare 1 milione di euro.
L’ agevolazione è concessa in relazione alla dimensione dell’impresa e all’ ubicazione dell’unità locale oggetto dell'intervento:
- per le imprese ricadenti nelle aree ammesse alla deroga di cui all’art. 107.3.c) del Tfu: 30% della spesa ammessa per le piccole imprese, 20% per le medie e 10% per le grandi imprese
- per le imprese non ricadenti nelle aree ammesse alla deroga di cui all’art. 107.3.c) del Tfu: 20% della spesa ammessa per le piccole imprese e 10% per le medie imprese.
Relativamente alle spese per le prestazioni consulenziali l’agevolazione è concessa nella misura del 50% dei corrispondenti costi ammissibili.
La domanda deve essere presentata alla Camera di Commercio di Genova, dal 1 marzo 2021 al 31 marzo 2021, utilizzando il modello disponibile presso la Camera di Commercio di Genova o scaricabile dal sito www.ge.camcom.gov.it o della Regione Liguria.